Associazione di Promozione Sociale

pro-Muovere

Sovraindebitamento

Le attività di pro-Muovere

Sovraindebitamento

L’OCC
pro-Muovere APS ha istituito l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) denominato pro-Muovere e affrancarsi, iscritto, con provvedimento del 21.09.2023 del Direttoore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, al numero progressivo 415 della Sezione A del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 202/2014.
pro-Muovere è un ente terzo, imparziale e indipendente, che ha l’intento di adiuvare i soggetti debitori a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento incolpevole, nella prospettiva dell’accesso ad una delle procedure di composizione della crisi previste dalla legge; il tutto, nell’ambito dello svolgimento di una serie di attività direttamente ausiliarie rispetto alle funzioni del giudice, ed anche nell’interesse di una regolata definizione dei diritti dei creditori.

Svolge, ai sensi dell’art. 22, co. 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, attività di segretariato sociale nella Città di Calimera (Lecce), nella quale ha sede, al viale Colaci n. 15.
pro-Muovere e affrancarsi, ricevute le domande di avvio del procedimento, e valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della Crisi”) che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, affiancherà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella conseguente soddisfazione dei crediti, predisponendo le relazioni richieste dalla Legge.
pro-Muovere è assicurato presso LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. con polizza n. AEAW0079257-LB.

LA LEGGE
La normativa di riferimento nasce con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, che ha introdotto “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Quindi, la Legge 6 agosto 2015 n. 132, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha modificato la disciplina delle procedure concorsuali. Da ultimo, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) ha riformato l’intera materia, divenendone il quadro normativo di riferimento.

IL SOVRAINDEBITAMENTO
É la situazione in cui si trova chi è in stato di crisi o di insolvenza, da intendersi come lo stato di difficoltà economico-finanziaria del debitore, che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi) oppure come impossibilità – manifestatasi con inadempimento od altri fattori esteriori – di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
Il sovraindebitamento può derivare, a titolo esemplificativo, da operazioni di acquisto rateizzato, da ragioni legate al mutare degli andamenti del mercato, da eventi imprevisti incidenti sul lavoro, sulla famiglia e sulla salute.

CHI PUO’ ACCEDERVI
• Il consumatore
• l’imprenditore agricolo;
• la c.d. start up innovativa;
• l’imprenditore minore, con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi prima del deposito della istanza:

  • A) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;
  • B) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00;
  • C) ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 5000.000,00;]

• l’imprenditore cessato;
• il socio illimitatamente responsabile;
• i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi;
• le società professionali ex Legge 12 novembre 2011 n. 183;
• le associazioni professionali o gli studi professionali associati;
• le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
• gli enti privati non commerciali.

I membri della famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all’OCC se la crisi è riconducibile ad un’origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell’unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.

CHI NON PUO’ ACCEDERVI
• L’imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa, od altre procedure liquidatorie;
• chi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
• chi ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione;
• chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode, o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

LE PROCEDURE
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
È una proposta negoziale ai creditori a contenuto libero, che indica in modo specifico, tempi e modalità di attuazione, che prevede il soddisfacimento (anche parziale e differenziato) dei crediti, in qualsiasi forma. La falcidia può riguardare sia i debiti derivanti da finanziamenti (anche con cessioni del quinto dello stipendio) o operazioni di prestito su pegno, sia crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, senza eccezioni per i debiti tributari.
Non di richiede il parere dei creditori, ed è sottoposta al solo vaglio dei Giudice. È riservata esclusivamente a debiti che non derivino da attività d’impresa o ad essi collegati. Con l’apertura della procedura il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano, rimanendo liberato per la parte residua dei crediti. Su istanza del debitore, il Giudice può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso ed il divieto di ulteriori azioni esecutive. Una volta omologato il piano di ristrutturazione, le esecuzioni pendenti, relative a beni inclusi nella proposta omologata, non potranno essere proseguite.

Concordato minore
Riservato alle imprese ed ai professionisti, è una proposta negoziale ai creditori a contenuto libero, che indica in modo specifico, tempi e modalità di attuazione, finalizzata a saldare, in tutto o in parte, i debiti e che richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto. Può prevedere il soddisfacimento dei crediti sotto qualsiasi forma, anche parziale e mediante la suddivisione in classi. La falcidia può riguardare qualsiasi credito, anche quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che (a certe condizioni) potranno essere non soddisfatti
integralmente. Fuori dal caso di prosecuzione della propria attività imprenditoriale o professionale, il concordato minore può essere proposto ed accolto solo se sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Con l’apertura della procedura il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano, rimanendo liberato per la parte residua dei crediti. Su istanza del debitore, il Giudice, verificata l’ammissibilità della domanda, dispone la sospensione delle procedure esecutive in corso ed il divieto di ulteriori azioni esecutive.
Una volta omologato il concordato minore, le esecuzioni pendenti, relative a beni inclusi nella proposta omologata, non potranno essere proseguite.

Liquidazione controllata
È una procedura che ha per oggetto la liquidazione dei beni del debitore ed è destinata a coinvolgere tutti i creditori dello stesso, deputata a trasformare il patrimonio di questi in denaro da ripartire tra i creditori ammessi alla procedura, secondo la graduazione dei loro crediti. Restano esclusi dalla liquidazione unicamente i crediti e beni impignorabili per legge e ciò che il debitore guadagna nei limiti della quota destinata al mantenimento suo e della sua famiglia. L’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura di liquidazione o anteriormente decorsi tre anni dall’apertura ed è dichiarata dal Tribunale.

Esdebitazione del debitore incapiente
E’ un beneficio di natura straordinaria per la persona fisica meritevole che non abbia alcuna utilità da offrire in pagamento ai creditori. La procedura resta aperta per quattro anni durante i quali la sfera economica del soggetto, liberato dai debiti, viene monitorata.
L’assistenza tecnica, prescritta dalla legge per il concordato minore, è, in ogni caso, consigliata, attesa la peculiare natura della materia.

REFERENTE
Avv. Daniele De Donno

GESTORI DELLA CRISI
Avv. Marco Campa
Avv. Annaviola Chironi

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pro-Muovere e affrancarsi
Indirizzo: Viale Colaci 15, 73021 Calimera (Lecce)

Avv. Daniele De Donno cellulare 3476005954
Avv. Annaviola Chironi cellulare 3337174603

Email: info@pro-muovere.eu

Pec: pro-muovereaps@legalmail.it

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